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Regolamento per la tutela giurisdizionale non concernente i dipendenti

  • Art. 10
    Entrata in vigore - Disposizioni transitorie
    • 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    • 2. Il presente Regolamento si applica altresì ai ricorsi pendenti dinanzi a qualsiasi Autorità alla data della sua entrata in vigore. Tali ricorsi devono essere riassunti a pena di inammissibilità con apposita istanza da depositare presso il Consiglio di giurisdizione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
    • 3. Alla nomina del Consiglio di giurisdizione per la XIII Legislatura si provvede ai sensi dell'articolo 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
    • 4. La riassunzione del ricorso ai sensi del comma 2 non sana le inammissibilità e le decadenze già verificatesi.
    • 4-bis. I ricorsi pendenti dinanzi alla Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza alla data di nomina del Collegio d’appello per la XVI legislatura sono devoluti alla cognizione del Collegio d’appello, se per essi non sia stata ancora celebrata l’udienza di trattazione ovvero se in esito a essa sia stato emesso provvedimento non definitivo.
    • 4-ter. Le modifiche al regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti, approvate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 78 del 6 ottobre 2009, entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.